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Carte e welfare: cosa dicono Agenzia delle Entrate e AIWA

20 febbraio 2026

a man wearing glasses and a black shirt

Autore

Marco Valsecchi

Tundr Card su POS

Nominative, non monetizzabili e non cedibili a terzi. Che non consentano l’integrazione a carico del titolare di altre somme oltre il valore nominale assegnato. E che diano diritto a beni o servizi definiti a priori da chi eroga il credito welfare.


Sulla base della risposta n. 5/2025 fornita dall’Agenzia delle Entrate su interpello di una azienda, sono le caratteristiche che una carta di debito deve possedere per essere considerata - in modo analogo a quanto accade per i voucher - un documento di legittimazione per l’erogazione di fringe benefit. Condizione a sua volta necessaria affinché datore di lavoro e dipendente possano godere della fiscalità agevolata associata al welfare.


Questo in estrema sintesi. Ma andiamo ad analizzare nello specifico ogni passaggio.


La carta deve essere nominale e con la carta non si può prelevare


Quando si parla di welfare, la prima fonte da consultare è l’articolo 51 del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi. In questo caso partiamo dal comma 3-bis, dove leggiamo che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi che non concorrono a formare la parte imponibile da parte del datore di lavoro - i cosiddetti “fringe benefit” - può avvenire “mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.


A definire le caratteristiche dei documenti di legittimazione è l'articolo 6 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 marzo 2016. Il comma 1, nello specifico, stabilisce che tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare e non possono essere monetizzati o ceduti a terzi. Tutte condizioni che devono essere rispettate anche dalle carte di debito utilizzate per fruire dei benefit, che devono quindi essere nominali, non possono essere vendute o cedute e non possono essere utilizzate per prelevare denaro contante o per trasferire somme in denaro su un conto.


Se non paghi tutto in welfare non paghi niente in welfare


Proseguendo nella lettura del decreto, osserviamo che i documenti di legittimazione “devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare”. Per quanto riguarda la seconda parte dell’enunciato, il principio è molto chiaro: non si possono fare acquisti pagando solo in parte con credito welfare. Nel nostro caso, o si paga l’intero bene e servizio che si vuole acquistare col credito welfare assegnato alla carta, oppure la transazione con la carta non può avere luogo.


C’è invece da fare una precisazione riguardo alla prima parte della frase, quella che fa riferimento a “un solo bene, prestazione, opera o servizio”. Questa formulazione è infatti riferita ai voucher singoli, ma lo stesso decreto prevede una deroga. Al comma 2 scopriamo infatti che i beni e i servizi acquistabili col credito welfare “possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione” purché il loro valore complessivo non ecceda le soglie di esenzione fissate per i fringe benefit. Soglie che la Legge di Bilancio 2026 conferma a 1000 euro per tutti i lavoratori e 2000 euro per quelli con figli a carico. Le carte rientrano appunto in questa casistica.


Con la carta welfare non puoi fare acquisti ovunque


Nella circolare 28/2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il voucher cumulativo può rendere possibile l’acquisto di una pluralità di beni, determinabili anche “attraverso il rinvio ­ad esempio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta” in un’ideale “carrello della spesa”.


La già citata risposta 5/2025 conferma come la funzione di documento di legittimazione possa essere riconosciuta alla carta di debito nel momento in cui consente di effettuare acquisti presso “un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall'Istante [cioè il datore di lavoro ndr.] come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti”. La carta non deve quindi consentire di fare la spesa ovunque, ma solo dove l’azienda ha stabilito che il credito welfare possa essere speso.


Carte di debito e welfare: i confini del circuito privativo


A fornire ulteriori indicazioni riguardo al circuito privativo - quello che appunto limita la spendibilità del welfare a determinati esercenti - è infine la circolare tecnica n. 1/2026 dell’Associazione Italiana Welfare Aziendale, che ha aggiornato la precedente circolare n. 4/2024 in tema di ‘Welfare aziendale e gestione “fintech” del credito’.


Una precisazione importante contenuta nel testo sottoscritto dai soci di AIWA - tra cui Tundr - riguarda il convenzionamento tra provider e fornitori che garantisce la limitatezza del circuito. Tale convenzionamento, si legge nella circolare, può avvenire anche “per il tramite di circuiti o soggetti aggregatori”.


Quindi non necessariamente attraverso un accordo commerciale one-to-one con ogni esercente. Si pensi ai grandi e-commerce, dove basta un accordo con l'aggregatore, oppure al caso dei circuiti di pagamento (Mastercard, per Tundr) a partire dai quali il provider opera una selezione dei singoli esercenti da includere nel welfare.


Il circuito, precisa ancora la circolare, può essere “anche molto ampio”, anche se “non corrispondente a quello composto da tutti gli esercenti che abbiano un POS capace di leggere la carta di pagamento o una cassa abilitata ad accettare pagamenti attraverso wallet virtuale”. L’elenco degli esercenti convenzionati deve infine essere messo a disposizione dei lavoratori in formato fisico/elettronico o virtuale e nessun servizio può essere erogato presso operatori non compresi nell’elenco.

Per approfondire:


Come scegliere la piattaforma welfare

Legge di Bilancio 2026: fisco e lavoro

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