Guida
Quando l'azienda ti offre la bici elettrica
26 febbraio 2026

Autore
Marco Valsecchi

La bici elettrica concessa dal datore di lavoro in uso promiscuo anche per il tempo libero, a patto però che la si utilizzi almeno un certo numero di volte per coprire il percorso casa-lavoro non contribuisce a formare reddito per il dipendente. A patto però che il dipendente stesso abbia accettato l'offerta così come gli è stata proposta e che non abbia richiesto personalizzazioni a livello di marca, modello o caratteristiche tecniche della e-bike.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrare nella risposta n. 42/2026 all'interpello posto da una azienda intenzionata a inserire nel proprio piano di welfare aziendale l'acquisto in leasing di biciclette elettriche da concedere ai dipendenti a tempo indeterminato a titolo di retribuzione in natura o di fringe benefit, con l'obiettivo di "promuovere una mobilità alternativa, anche lavorativa, riducendo i tempi di percorrenza casa-lavoro, così da favorire il benessere dei propri dipendenti e la riduzione dell'inquinamento cittadino". L'accordo prevederebbe infatti l'utilizzo delle e-bike almeno per il 30% degli spostamenti tra abitazione e ufficio.
Sulla e-bike fornita dall'azienda il dipendente non paga tasse o contributi
Per quanto riguarda i dipendenti, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il servizio di mobilità sostenibile casa-lavoro messo a disposizione dall'azienda risponda alle finalità di "utilità sociale" individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi, e che si possa quindi applicare il regime di esclusione della formazione del reddito di lavoro dipendente. A condizione però che il dipendente possa solo scegliere se aderire o meno all'offerta, senza poterla personalizzare e avendo facoltà di scelta solo sul momento di utilizzo del benefit.
Se invece il dipendente pattuisce altri aspetti relativi alla fruizione del servizio sulla base di specifiche esigenze personali o familiari, si legge nella risposta delle Entrate, il valore del benefit andrà a formare reddito di lavoro dipendente secondo il criterio del "valore normale".
La bici elettrica non gode della detrazione Iva concessa ai veicoli a motore
La risposta 42/2026 dell'Agenzia delle Entrate fornisce anche indicazioni riguardo alle diverse imposte che il datore di lavoro dovrà assolvere dopo aver aperto il leasing per l'acquisto delle e-bike da concedere in uso promiscuo ai dipendenti a patto che le utilizzino anche per il tragitto casa-lavoro. Andiamole a vedere nel dettaglio.
IVA: Le e-bike con motore fino a 250 watt e assistenza alla pedalata che si attiva quando c’è azione muscolare e si spegne ai 25 km all’ora sono considerate velocipedi e non veicoli a motore. Per questo non godono detrazione forfettaria del 40% per i veicoli a motore.
IRES: Mentre il costo delle e-bike destinate a uso esclusivamente aziendale è in linea di principio totalmente deducibile, per le bici concesse anche per uso personale ai dipendenti ci sono due possibilità. Se il benefit è concesso sulla base di un contratto integrativo negoziato con le parti sociali, i costi per il datore di lavoro sono integralmente deducibili. Se invece si tratta di un'offerta volontaria e unilaterale da parte dell'azienda, la deducibilità è nel limite del 5 per mille come stabilito dall'articolo 100 del Tuir.
IRAP: Il costo del servizio di mobilità sostenibile potrà rilevare come "costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato" e sarà quindi deducibile ai sensi del decreto legislativo 446/97, a condizione che "sia correttamente rilevato come onere per il personale dipendente a tempo indeterminato, secondo i principi stabiliti ai fini del tributo regionale".
Per approfondire questi temi:
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