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Tassazione dei fringe benefit: cosa serve sapere

17 ottobre 2025

a man wearing glasses and a black shirt

Autore

Marco Valsecchi

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Marco Valsecchi

Agenzia delle Entrate, tassazione dei fringe benefit
Agenzia delle Entrate, tassazione dei fringe benefit
Agenzia delle Entrate, tassazione dei fringe benefit

Nel momento in cui il welfare aziendale viene gestito in modo strategico e consapevole, non solo va ad aumentare il benessere dei dipendenti, ma anche il loro potere d’acquisto. E lo fa senza andare ad appensantire il cuneo fiscale, cioè la differenza tra il costo lordo del lavoro sostenuto dall’impresa e il netto in busta paga del dipendente, trattandosi di un costo che per l’azienda è deducibile. Un aspetto che non può essere sottovalutato, in un paese come l’Italia dove questo carico è particolarmente gravoso per entrambe le parti.

Secondo la pubblicazione ‘Taxing Wages 2025’ dell’OCSE, nel 2024 il cuneo in Italia è infatti salito al 47,1%: un dato stimato in calo al 44,9% nel 2025 per effetto di misure correttive, ma che si conferma comunque elevato se confrontato con lo scenario internazionale. All’atto pratico, di un euro messo in busta paga dall’azienda al lavoratore arriveranno in media 55 centesimi, mentre un euro messo in welfare si traduce in un euro effettivo di potere d’acquisto.

Per fare un punto sul funzionamento vantaggi fiscali legati ai fringe e ai flexible benefit, abbiamo coinvolto gli esperti di FidoCommercialista: il servizio di commercialista online che offre supporto per l’apertura e la gestione di attività in Italia - dalle partite iva agli e-commerce - mettendo a disposizione un dottore commercialista dedicato. Servizio che, tra l’altro, può essere acquistato attraverso la piattaforma di welfare aziendale di Tundr.


Quali sono i vantaggi fiscali del welfare aziendale per i dipendenti

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto o confermato tre soglie entro le quali i fringe benefit non concorrono per il dipendente alla formazione del reddito e sono pertanto esentate dalla tassazione:


  • 1000 euro per tutte le lavoratrici e i lavoratori.

  • 2000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico secondo l’articolo 12 comma 2 TUIR, anche se non rientrano nei nuovi limiti di età per la detrazione. Se il figlio è fiscalmente a carico di entrambi, l’agevolazione di 2.000 euro spetta per intero a ciascun genitore, dopo che questi avrà dichiarato al datore di lavoro di averne diritto indicando il codice fiscale del figlio.

  • 5000 euro per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025.

Tali soglie mantengono l’esenzione fiscale finché si rimane entro i limiti, con l’inclusione dei rimborsi delle utenze domestiche e – secondo le sintesi operative – dell’affitto o degli interessi sul mutuo della prima casa. Attenzione, però: oltre il limite, per quanto riguarda le soglie da 1000 e 2000 euro l’intero importo diventa imponibile. Quella da 5000 euro vale invece come franchigia: se la si supera a essere tassata è solo la parte eccedente.

Ma ci sono anche altre esclusioni dal reddito, totali o parziali, per diversi tipi di benefit:


  • Buoni pasto: sono esenti entro i limiti di legge, fissati per il 2025 a 8 euro giornalieri per i buoni digitali e 4 per i buoni cartacei.

  • Trasporto pubblico/collettivo: gli abbonamenti rimborsati dal datore di lavoro non concorrono alla formazione reddito.

  • Opere e servizi di educazione/istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria: sono esenti se messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee definite da un regolamento di welfare.

  • Contributi a fondi sanitari: si ****posso dedurre fino a 3.615,20 euro annui per contributi versati a fondi iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operano secondo principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

  • Previdenza complementare: i contributi volontari o dovuti in base a ad accordi collettivi sono deducibili fino a 5.164,57 euro.

  • Veicoli aziendali a uso promiscuo: il fringe benefit imponibile ai fini fiscali e contributivi viene calcolato, a seconda dell’alimentazione, in percentuale sull’importo relativo a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri in base ai costi chilometrici ACI.

  • Documenti di legittimazione (voucher): sono ammessi se rispettano i requisiti dell’art. 51, co. 3-bis TUIR e dei chiarimenti AE (interpello n. 5/2025).


Quali sono i vantaggi fiscali del welfare aziendale per le aziende

Per l’azienda i beni e servizi esclusi dal reddito del dipendente costituiscono normalmente un costo integralmente deducibile: o come costo del personale (ai sensi dell’articolo 95 del TUIR), oppure come spese con finalità sociali entro il limite del 5% del monte salari (ai sensi dell’articolo 100 del TUIR), a seconda della struttura del piano definito dal regolamento welfare aziendale.

Nel regolamento deve essere definiti i destinatari dei benefit (tutti i dipendenti o categorie omogenee), le tipologie di benefit, i limiti e le modalità di erogazione (diretta, a rimborso o tramite voucher).

Ci sono poi diverse regole e buone pratiche che è fondamentale rispettare:


  • Evitare la convertibilità libera della retribuzione in welfare non ammesso: l’Agenzia delle Entrate ha ribadito nel 2025 che la conversione di MBO variabile in welfare non gode dell’esenzione dei commi 2–3 dell’articolo 51 del TUIR se non nei casi previsti dalla disciplina sui premi di risultato.

  • Gestire correttamente la convertibilità in welfare dei premi di risultato: qui bisogna fare riferimento al quadro aggiornato dalla circolare 4/E del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate.

  • Raccogliere le autodichiarazioni: sono necessarie per le soglie “familiari” (quelle che riguardano figli a carico) e per i bonus neoassunti con trasferimento di residenza.

  • Conservare i giustificativi dei rimborsi per utenze, affitti e mutui. E applicare i limiti pro-quota per il periodo d’imposta.

  • Applicare i criteri specifici per le auto a uso promiscuo e gli altri beni con valori convenzionali, secondo quanto spiegato nella circolare 10/E 2025 dell’Agenzia delle Entrate.


Tassazione dei benefit aziendali: le normative di riferimento

Abbiamo raccolto in questa tabella le principali fonti alle quali fare riferimento quando si parla di tassazione dei benefit: leggi, articoli del TUIR, circolari e risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli su questi temi.


Argomento

Fonte

Esclusioni dal reddito e regole di valorizzazione.

Articolo 51 del TUIR

Deducibilità dei costi del personale e delle spese con finalità sociali

Articolo 95 e articolo 100 del TUIR

Soglie di esenzione dei fringe benefit

Legge del 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025)

Welfare e modifiche all’articolo 51

Circolare 28/E 2016 dell’Agenzia delle Entrate

Novità su redditi da lavoro e welfare

Circolare 4/E 2025 dell’Agenzia delle Entrate

Uso promiscuo dell’auto aziendale

Circolare 10/E 2025 dell’Agenzia delle Entrate

Voucher

Risposta 5/E 2025 dell’Agenzia delle Entrate

Abbonamenti al trasporto pubblico locale

Risposta 55/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate


Per approfondire, leggi i nostri approfondimenti:

Auto aziendali: l'optional non riduce il benefit tassabile

Fringe benefit 2025: novità fiscali e soglie d'esenzione

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