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Rimborso welfare della babysitter: si può fare

Autore
Marco Valsecchi

Le spese sostenute per la babysitter che si occupa dei bambini a domicilio possono essere rimborsate con il welfare. A sciogliere i dubbi che si erano creati in seguito a una interpretazione piuttosto restrittiva fornita da un dirigente dell'Agenzia delle Entrate nell'edizione 2025 di Telefisco, è stata la risposta scritta fornita da Sandra Savino, sottosegretaria di Stato per l'Economia e le Finanze, a una interrogazione presentata in Senato.
Cosa ha precisato il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nella risposta fornita il 25 giugno, la rappresentante del MEF ha precisato che restano validi i chiarimenti già forniti con la circolare n. 28/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale "l'offerta - anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting" da parte del datore di lavoro al dipendente veniva inclusa tra servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, che non concorrono a formare reddito imponibile.
In un commento tecnico pubblicato dopo la risposta, l'Associazione Italiana Welfare Aziendale segnala come stessa Agenzia delle Entrate fosse d'altra parte tornata sul tema anche con la Risoluzione n. 55/E del 2020. Nel documento vengono infatti ricondotti all'art. 51, comma 2, lettera f-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dove vengono elencati i servizi e le prestazioni esclusi dalla tassazione, "le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza della scuola materna e dell’asilo; nonché le rette scolastiche, le tasse universitarie, i libri di testo scolastici, il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta - anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting".
Perché sul baby-sitting c'erano dei dubbi
Quella della babysitter a domicilio, per sua stessa natura, non è una iniziativa che possa essere inclusa nei piani dell'offerta formativa scolastica, proprio perché viene erogata a casa e non a scuola. Il chiarimento si è quindi reso necessario per confermare che il "nonché" presente nel testo dell'Agenzia delle Entrate aggiunge di fatto un livello in più a quello che può essere considerato il perimetro del welfare. Non solo i servizi di istruzione forniti dalla struttura scolastica, ma anche quelli di educazione che sono di pertinenza della famiglia.
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