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Rimborso delle spese scolastiche col welfare aziendale: cosa rientra e come funziona (aggiornato al 2026)

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Spese scolastiche: libri e cancelleria

Con il welfare aziendale l'azienda può rimborsare ai dipendenti le spese scolastiche dei figli senza che il rimborso sia tassato né soggetto a contributi. Lo prevede l'articolo 51, comma 2 del TUIR, che copre i servizi di educazione e istruzione dal nido all'università. Rientrano rette e tasse di iscrizione, mensa, libri di testo, trasporto scolastico, gite e viaggi d'istruzione, pre e doposcuola, centri estivi e invernali, ludoteche, borse di studio e il babysitting, confermato dal Ministero dell'Economia nel 2026.


Non c'è un tetto di spesa per legge: il limite è il budget del piano welfare. Il dipendente deve presentare documenti di spesa che indichino il servizio e chi ne ha usufruito, più una dichiarazione di non aver chiesto altri rimborsi. Il rimborso spetta anche se ha pagato il coniuge dal proprio conto, ma la spesa rimborsata non si può portare in detrazione nel 730. Restano esclusi i corsi sportivi organizzati fuori dalla scuola.


Questa guida è per chi in azienda gestisce il welfare, HR e amministrazione, e per i dipendenti genitori che vogliono capire cosa possono chiedere.


Cosa dice la norma sulle spese scolastiche nel welfare


La regola sta nell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR. Esclude dal reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni che il datore di lavoro offre per "la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari".


La lettera f-bis) è entrata nel TUIR con la legge di stabilità 2016 e da allora l'Agenzia delle Entrate l'ha interpretata in modo ampio. La circolare 28/E del 15 giugno 2016 ha chiarito che i servizi possono essere offerti direttamente, tramite terzi o come rimborso di spese già sostenute dal dipendente. La risoluzione 55/E del 25 settembre 2020 ha messo in fila gli esempi, dalla retta dell'asilo alle tasse universitarie.


Le spese scolastiche sono un flexible benefit, non un fringe benefit


Le spese di istruzione rientrano nel comma 2 dell'articolo 51: sono flexible benefit, esenti da IRPEF e contributi per l'intero importo. Non si sommano alla soglia annuale dei fringe benefit, quella da 1.000 o 2.000 euro che vale per buoni acquisto, bollette e auto aziendale. La differenza tra le due famiglie di benefit è spiegata nella guida Flexible benefit: vantaggi ed esempi pratici.


Serve un piano welfare per tutti o per categorie


Come tutti i servizi del comma 2, il rimborso delle spese scolastiche è esente solo se l'azienda lo offre alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, non a singole persone. La base può essere un regolamento welfare aziendale, un accordo sindacale o il contratto collettivo. Le spese scolastiche si possono finanziare anche convertendo il premio di risultato in welfare, e in quel caso il premio convertito non sconta nemmeno l'imposta sostitutiva.


Quali spese scolastiche si possono rimborsare con il welfare


Il perimetro va dal nido all'università e comprende tutto ciò che ruota attorno alla frequenza: iscrizione, pasti, libri, spostamenti, attività previste dalla scuola. Conta la natura della spesa e il familiare che ne beneficia, non il tipo di istituto: scuole pubbliche e paritarie, statali e private, rientrano allo stesso modo.


Spesa

Rientra nel welfare?

Riferimento

Rette e tasse di iscrizione, dal nido all'università

Sì

Art. 51, c. 2, f-bis TUIR; ris. 55/E/2020

Mensa scolastica

Sì

Art. 51, c. 2, f-bis TUIR

Pre-scuola e doposcuola

Sì, come servizi integrativi

Art. 51, c. 2, f-bis TUIR

Libri di testo

Sì

Circ. 28/E/2016; ris. 55/E/2020

Trasporto scolastico

Sì

Circ. 28/E/2016

Gite, visite e viaggi d'istruzione

Sì

Circ. 28/E/2016

Centri estivi e invernali, ludoteche

Sì

Art. 51, c. 2, f-bis TUIR

Borse di studio ai familiari

Sì

Art. 51, c. 2, f-bis TUIR

Babysitter

Sì, anche in casa

Circ. 28/E/2016; risposta MEF all'interrogazione 4-03092

PC e tablet per la didattica a distanza

Sì, con attestazione della scuola

Ris. 37/E/2021

Corsi sportivi extrascolastici

Solo se previsti dal piano dell'offerta formativa

Risposta 144/2024

Retta del nido già coperta dal bonus nido INPS

Solo per la parte non coperta

Risposta 164/2018


Si possono rimborsare le rette dell'asilo nido e della scuola?


Sì. Rette, tasse di iscrizione e contributi richiesti dalla scuola sono il cuore della lettera f-bis), che parla espressamente di istruzione «anche in età prescolare». Valgono il nido e la scuola dell'infanzia, l'obbligo scolastico, le superiori e le tasse universitarie.


La mensa scolastica rientra nel welfare?


Sì. La norma cita i "servizi integrativi e di mensa" connessi all'istruzione. Rientrano quindi il buono mensa pagato al Comune o alla scuola e, per la stessa ragione, i servizi di pre e post scuola.


Si possono rimborsare i libri di testo?


Sì. I libri di testo sono tra gli esempi elencati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 28/E del 2016 e nella risoluzione 55/E del 2020. Lo scontrino deve permettere di capire che si tratta di testi scolastici: meglio la fattura della libreria o la ricevuta della cedola libraria.


Gite e viaggi d'istruzione si possono rimborsare?


Sì, quando sono organizzati dalla scuola. La circolare 28/E parla di «gite didattiche, visite d'istruzione e altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica». Una vacanza studio organizzata privatamente non ha la stessa copertura.


Centri estivi, ludoteche e trasporto scolastico


I centri estivi e invernali e le ludoteche sono nominati dalla norma stessa, senza bisogno di interpretazioni. Il trasporto scolastico, scuolabus o abbonamento dedicato, è incluso dalla circolare 28/E.


E il computer per la scuola?


Con la risoluzione 37/E del 27 maggio 2021 l'Agenzia ha ammesso il rimborso di PC, tablet e laptop comprati per la didattica a distanza dei figli, a condizione che la scuola o l'università attesti lo svolgimento delle lezioni a distanza. Il chiarimento è nato nel periodo della pandemia: per un acquisto senza didattica a distanza documentata non c'è una presa di posizione analoga.


La babysitter si può rimborsare con il welfare?


Sì, anche quando lavora in casa e non ha nulla a che fare con la scuola. Il Ministero dell'Economia lo ha confermato nel 2026, rispondendo al Senato all'interrogazione 4-03092 con la sottosegretaria Sandra Savino, e ha chiuso un anno e mezzo di incertezza.


Da dove venivano i dubbi


Già la circolare 28/E del 2016 includeva nella lettera f-bis) "l'offerta – anche sotto forma di rimborso spese – di servizi di baby-sitting", e la risoluzione 55/E del 2020 aveva ripreso la stessa formula. I dubbi sono nati a Telefisco 2025, il convegno del Sole 24 Ore, quando un funzionario dell'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la babysitter fosse esente solo se il servizio rientrava nelle "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica". Era la stessa lettura che l'Agenzia aveva applicato allo sport dei figli con la risposta 144 del 2024.


Presa alla lettera, quella posizione avrebbe escluso quasi tutti i servizi di babysitting, che le scuole non organizzano: li offrono persone fisiche, cooperative e agenzie di cura.


La lettura di AIWA e la risposta del Ministero


Nel commento tecnico firmato dal presidente Emmanuele Massagli, AIWA, l'associazione italiana del welfare aziendale, ha fatto notare che la norma distingue istruzione ed educazione. L'istruzione riguarda i percorsi formali che portano a un titolo di studio e ha come protagonista la scuola; l'educazione è l'accompagnamento dei figli nella crescita e ha come protagonista la famiglia. La babysitter appartiene al secondo ambito: è un servizio "di supporto alla famiglia nello svolgimento del proprio compito educativo".


Anche il testo dell'Agenzia, secondo AIWA, va in questa direzione: nella circolare 28/E le iniziative scolastiche chiudono l'elenco dei servizi di istruzione e la babysitter arriva dopo, introdotta da un "nonché", come voce a parte. Pretendere che sia inserita nel piano formativo di una scuola significherebbe, scrive AIWA, "svuotare di significato la previsione di legge".


La risposta del Ministero dell'Economia ha confermato le indicazioni della circolare 28/E: il babysitting offerto dal datore di lavoro, anche come rimborso, non concorre al reddito del dipendente, anche fuori dai piani formativi scolastici.


Quali documenti servono per la babysitter


Vale la regola generale: un documento di spesa che indichi il servizio e il bambino che ne ha beneficiato. Nella pratica significa la ricevuta del Libretto Famiglia INPS, le buste paga e i versamenti di una babysitter assunta con contratto di lavoro domestico, oppure la fattura di una cooperativa o di un'agenzia. Un pagamento in contanti senza alcuna documentazione non si può rimborsare.


Cosa resta fuori: lo sport dei figli


I corsi sportivi organizzati da società e associazioni sportive non rientrano nella lettera f-bis). Con la risposta 144 del 2024 l'Agenzia ha negato il rimborso dei corsi annuali frequentati dai figli presso un'associazione sportiva, perché lo sport è ammesso solo se svolto nell'ambito del piano dell'offerta formativa della scuola. AIWA, nello stesso commento sulla babysitter, sostiene che anche lo sport dilettantistico sia un servizio educativo; la richiesta di un aggiornamento della norma è raccontata in AIWA chiede un aggiornamento del TUIR.


Per chi vale: figli e altri familiari


Il rimborso spetta per i familiari indicati dall'articolo 12 del TUIR: il coniuge, la parte di un'unione civile, i figli, compresi quelli adottivi e affidati, e gli altri familiari dell'articolo 433 del codice civile, cioè genitori, suoceri, generi e nuore, fratelli e sorelle. Secondo la circolare 28/E del 2016 non devono essere fiscalmente a carico del dipendente.


Nella pratica le spese scolastiche riguardano quasi sempre i figli, ma la regola apre anche ad altri casi: le tasse universitarie del coniuge che riprende a studiare, per esempio. Sullo stesso articolo 12, con la risposta 163 del 2026, l'Agenzia ha chiarito che non serve nemmeno la convivenza; il caso riguardava una RSA, raccontato in Pagare la RSA col welfare aziendale.


Il rimborso spetta anche se ha pagato il coniuge?


Sì. Con la risposta 159 del 10 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso welfare delle spese di istruzione dei figli non è tassato anche quando il pagamento è partito da un conto intestato solo al coniuge. Conta che la spesa riguardi un familiare dell'articolo 12 e che il documento indichi chi ha usufruito del servizio, non chi ha materialmente pagato. Lo stesso principio era già nella risoluzione 55/E del 2020, che accetta documenti intestati sia al dipendente sia al figlio.


Piano aziendale e contratto collettivo


Il rimborso può arrivare dal piano welfare deciso dall'azienda, da un accordo con i sindacati o dai crediti welfare previsti da alcuni contratti collettivi nazionali. In tutti i casi le spese ammesse sono le stesse, perché la regola fiscale è una sola. Quali CCNL prevedono crediti welfare obbligatori è spiegato in Welfare e contratti.


Spese scolastiche: rimborso welfare o detrazione nel 730?


Le spese scolastiche si possono anche detrarre nella dichiarazione dei redditi, ma le due strade non si sommano: la spesa rimborsata dal welfare non dà diritto alla detrazione, né per il dipendente né per il coniuge che l'ha pagata. Se il rimborso copre solo una parte, la detrazione resta possibile sulla quota rimasta a carico della famiglia.

Confronto tra detrazione nel 730 (19% della spesa entro i tetti di legge) e rimborso delle spese scolastiche con il welfare aziendale (100% della spesa, senza tasse né contributi)


Il bonus asilo nido dell'INPS ha una regola sua: con la risposta 164 del 2018 l'Agenzia ha chiarito che, se la retta è già coperta in parte dal bonus, il welfare può rimborsare senza tasse solo la differenza.


Un esempio calcolato


Un dipendente ha due figli: uno al nido, con una retta annua di 2.400 euro, e uno alla scuola dell'infanzia, con 800 euro di mensa. In tutto 3.200 euro.


  • Con il welfare. Se il piano aziendale ha un budget sufficiente, l'azienda gli rimborsa 3.200 euro. Non ci sono tasse né contributi: arrivano 3.200 euro.


  • Con la detrazione. Senza welfare, se i figli sono fiscalmente a carico, nel 730 può detrarre il 19% di 632 euro per il nido e il 19% di 800 euro per la mensa: circa 272 euro di imposta risparmiata, l'anno dopo.


  • Con un aumento in busta paga. Per mettergli in tasca gli stessi 3.200 euro con lo stipendio, ipotizzando contributi a suo carico del 9,19% e un'aliquota IRPEF marginale del 33%, quella dello scaglione tra 28.000 e 50.000 euro nel 2026, senza addizionali, servirebbero circa 5.260 euro lordi. A questi si aggiungono i contributi a carico dell'azienda.


Per un calcolo sul proprio caso si può usare il calcolatore fiscale di Tundr, che confronta lo stesso importo erogato in busta paga e come welfare.


Come si chiede il rimborso delle spese scolastiche, passo per passo


Il rimborso funziona solo se l'azienda può dimostrare, in caso di controllo, a cosa è servito ogni euro. Per questo la documentazione conta quanto la spesa.


Quali documenti servono per il rimborso delle spese scolastiche


  • Il documento di spesa: fattura, ricevuta o bollettino di pagamento che indichi il servizio (retta, mensa, libri, gita) e il familiare che ne ha usufruito. Può essere intestato al dipendente o al figlio (risoluzione 55/E del 2020).


  • La prova del pagamento, quando il documento non la contiene già: ricevuta del bonifico, estratto della carta, quietanza della scuola.


  • Una dichiarazione sostitutiva del dipendente in cui attesta che la spesa non è già stata rimborsata, né lo sarà, da altri soggetti e non verrà portata in detrazione. È il presidio contro il doppio beneficio richiamato nella risposta 159 del 2026.


Il datore di lavoro, o la piattaforma welfare per suo conto, acquisisce e conserva questi documenti; il dipendente ne tiene una copia per eventuali controlli.


Domande frequenti


Il rimborso delle spese scolastiche è tassato?

No. Se il rimborso fa parte di un piano welfare rivolto a tutti i dipendenti o a categorie, non è soggetto né a IRPEF né a contributi.


C'è un limite massimo per il rimborso delle spese scolastiche?

No. Il limite è il budget del piano welfare, perché la legge non fissa un tetto; se il welfare deriva dalla conversione del premio di risultato, vale anche il limite del premio. Le spese scolastiche non rientrano nemmeno nella soglia annuale dei fringe benefit.


Il rimborso vale anche per le scuole private e paritarie?

Sì. Scuole pubbliche e paritarie, statali e private, rientrano allo stesso modo: contano la natura della spesa e il familiare che ne beneficia.


Si possono rimborsare le tasse universitarie con il welfare?

Sì. L'Agenzia delle Entrate comprende le tasse universitarie tra i servizi di istruzione della lettera f-bis) dell'articolo 51 del TUIR (risoluzione 55/E del 2020). Vale anche per gli altri familiari dell'articolo 12, per esempio il coniuge che riprende a studiare.


Il bonus asilo nido INPS si può sommare al rimborso welfare?

Solo per la parte di retta che il bonus non copre. Con la risposta 164 del 2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se la retta è già coperta in parte dal bonus, il welfare può rimborsare senza tasse solo la differenza.


I figli devono essere fiscalmente a carico?

No. Secondo la circolare 28/E del 2016 i familiari dell'articolo 12 del TUIR non devono essere fiscalmente a carico del dipendente. Per la detrazione nel 730, invece, il familiare deve essere a carico.


In sintesi

Con il welfare aziendale quasi tutto ciò che costa la scuola si può rimborsare senza tasse: rette dal nido all'università, mensa, libri, trasporto, gite, centri estivi e, dopo il chiarimento del 2026, anche la babysitter. Valgono tre regole: un piano rivolto a tutti o a categorie di dipendenti, documenti che indichino servizio e familiare, nessun doppio beneficio con la detrazione.


La vicenda della babysitter dice qualcosa che vale oltre questo caso. Il rimborso era scritto nella circolare 28/E dal 2016, eppure una lettura restrittiva espressa a Telefisco 2025 l'ha reso incerto per circa un anno e mezzo. Per chi gestisce un piano welfare, seguire i chiarimenti che arrivano dopo la legge conta quanto conoscerla, e una questione ancora aperta è lo sport dei figli, per cui AIWA chiede di aggiornare il TUIR.


Fonti


  1. TUIR, art. 51, comma 2, lettera f-bis) e art. 12 – Normattiva

  2. Agenzia delle Entrate, circolare 28/E del 15 giugno 2016

  3. Agenzia delle Entrate, risoluzione 55/E del 25 settembre 2020

  4. Agenzia delle Entrate, risposta n. 159 del 2026

  5. Agenzia delle Entrate, risposta n. 144 del 2024

  6. Agenzia delle Entrate, risoluzione 37/E del 27 maggio 2021 (dispositivi per la didattica a distanza)

  7. Agenzia delle Entrate, risposta n. 164 del 28 dicembre 2018 (bonus asilo nido e welfare)

  8. Agenzia delle Entrate, risposta n. 163 del 2026 (familiari non conviventi)

  9. Senato della Repubblica, risposta all'interrogazione 4-03092

  10. AIWA, Commento tecnico sul baby-sitting

  11. ISTAT, Indicatori demografici – anno 2025

Marco Valsecchi

Autore

Communication Lead di Tundr. Giornalista economico, ex news editor di LinkedIn e contributor del Sole 24 Ore e di Wired. Scrive di welfare aziendale, fringe benefit e lavoro.

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